Studio di Progettazione Ing. Fardin

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Il Conto Termico

E’ un sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Sono a disposizione 700 milioni di euro all'anno per i privati (persone ed aziende).
L’incentivo viene calcolato caso per caso e puo' raggiungere al massimo il 65% della spesa complessiva per pompe di calore, generatori a biomassa, collettori solari e sistemi ibridi a pompa di calore.
Incentivo del 50% per esecuzione di Diagnosi Energetica e A.P.E. (obbligatori per impianto di riscaldamento ≥ 200 kWt)

Interventi di piccola entità ovvero generatori con potenza termica PT ≤ 35 kWt o pannelli solari con superficie lorda SL ≤ 50 mq, hanno accesso diretto agli incentivi che vengono erogati in unica rata in 2 mesi dalla data di attivazione per importi
5.000 € altrimenti suddivisi in n.2 rate annuali di pari importo.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali o detrazioni fiscali del 50% o 65% (fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse).


Conto Termico vs. Detrazioni Fiscali

Il Conto Termico e' un finanziamento a fondo perduto mentre le detrazioni fiscali sono sgravi fiscali da suddividere in 10 anni (rade di pari importo) sfruttabili solo se nell’anno specifico c’e' capienza fiscale (o credito fiscale) IRPEF o IRES.

Considerando diverse ipotesi del costo del denaro o meglio il TAEG per un prestito, si ha che il vantaggio effettivo dopo i 10 anni è pari al:

TAEG 0%TAEG 4,5%TAEG 6,5%TAEG 9%
Ristrutturazione edilizia:
50%
-> 38%
-> 33%
-> 27%
Riqualificazione energetica:
65%
-> 50%
-> 43%
-> 35%


Interventi incentivabili:

Sono incentivabili i seguenti interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione invernale:

  • - (2.A) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;

  • - (2.B) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa;

  • - (2.C) Installazione di collettori (pannelli) solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

  • - (2.D) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

  • - (2.E) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.


Chi puo' avvalersi del Conto Termico:

Chi ha sostenuto direttamente le spese per l’intervento viene definito Soggetto Responsabile e può essere:

  • - Persone fisiche;

  • - Condomini;

  • - Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito agricolo:
      - persone con partita IVA;
      - società di persone: S.N.C., S.A.S.;
      - società di capitali S.R.L., S.P.A., enti commerciali;

  • - Enti non commerciali: ONLUS, parrocchie, enti ecclesiastici e di culto in genere (dal 19/07/2014).

A che titolo si può intervenire sull’immobile / impianto?
  • - Proprietario, comproprietario, usufruttuario dell’immobile;

  • - Titolare di altro diritto: comodato d’uso o contratto di affitto con autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile.

A quali immobili si applica?

Tutti gli edifici esistenti (anche fabbricati rurali) e loro pertinenze regolarmente accatastati al Catasto Urbano e dotati di impianto di climatizzazione invernale;

Esclusioni: edifici in corso di costruzione (ovvero in categoria catastale F/3).


Fatture e pagamenti:

Le fatture devono contenere:
  • Il riferimento normativo: "D.M. 16.02.2016";
  • Descrivere con chiarezza la tipologia dell’intervento ovvero la "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti oggetto dell'operazione" (come previsto dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. n.633/72);
  • Dati completi dell’Installatore con P.IVA;
  • Dati completi con C.F. / P.IVA del Cliente;
Nota: dal 14/05/2011 è decaduto l’obbligo di indicare il costo della manodopera subordinata o subappaltata (mai richiesto per lavori eseguiti da titolare/i)

I pagamenti vanno fatti tramite bonifico bancario o postale.

Attenzione: non vanno bene i bonifici predisposti per le detrazioni fiscali (ovvero ristrutturazione 50% o risparmio energetico 65%, che tra l'altro prevedono una ritenuta d’acconto dell'8% attuata automaticamente).

Le ricevute dei bonifici devono contenere:
  • Il riferimento normativo: "D.M. 16.02.2016";
  • Il riferimento al numero della fattura e relativa data;
  • Partita IVA dell’Installatore;
  • C.F. / P.IVA del Cliente;

La pratica va presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori (ovvero dal collaudo degli impianti) ed entro 90 giorni dall'ultimo pagamento eseguito.


Costi da considerare per calcolo limite max 65%

Caso 2.C: Collettori solari

Il costo di installazione dei collettori solari comprende:

  • l’eventuale smontaggio e dismissione di un impianto esistente, parziale o totale;
  • fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie;
  • le spese professionali connesse all’intervento.

Le spese si intendono comprensive di IVA se questa costituisce un costo (es. per le persone fisiche).
L’IVA è agevolata al 10%* con l’esclusione di:

  • materiali forniti da soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • materiali acquisiti direttamente dal committente;
  • prestazioni professionali (pratiche).
* punto 127-quinquies Tab. A del DPR 633/72: "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"



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