Il Conto Termico
E’ un sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Sono a disposizione 700 milioni di euro all'anno per i privati (persone ed aziende).
L’incentivo viene calcolato caso per caso e puo' raggiungere al
massimo il 65% della spesa complessiva per pompe di calore, generatori
a biomassa, collettori solari e sistemi ibridi a pompa di calore.
Incentivo del 50% per esecuzione di Diagnosi Energetica e A.P.E. (obbligatori per impianto di riscaldamento ≥ 200 kWt)
Interventi di piccola entità ovvero generatori con potenza termica PT ≤ 35 kWt o pannelli solari con superficie lorda SL ≤ 50 mq, hanno accesso diretto agli incentivi che vengono erogati in unica rata in 2 mesi dalla data di attivazione per importi ≤ 5.000 € altrimenti suddivisi in n.2 rate annuali di pari importo.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali o
detrazioni fiscali del 50% o 65% (fatti salvi i fondi di rotazione, i
fondi di garanzia e i contributi in conto interesse).
Conto Termico vs. Detrazioni Fiscali
Il Conto Termico e' un finanziamento a fondo perduto mentre le detrazioni fiscali sono sgravi fiscali da suddividere in 10 anni (rade di pari importo) sfruttabili solo se nell’anno specifico c’e' capienza fiscale (o credito fiscale) IRPEF o IRES.
Considerando diverse ipotesi del costo del denaro o meglio il TAEG per un prestito, si ha che il vantaggio effettivo dopo i 10 anni è pari al:
| TAEG 0% | TAEG 4,5% | TAEG 6,5% | TAEG 9% |
Ristrutturazione edilizia: | 50% | -> 38% | -> 33% | -> 27% |
Riqualificazione energetica: | 65% | -> 50% | -> 43% | -> 35% |
Interventi incentivabili:
Sono incentivabili i seguenti interventi di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici
esistenti, dotati di impianto di climatizzazione invernale:
- (2.A) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore
elettriche o a gas, anche geotermiche;
- (2.B) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e
dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa;
- (2.C) Installazione di collettori (pannelli) solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- (2.D) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- (2.E) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Gli interventi
devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli
incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.
Chi puo' avvalersi del Conto Termico:
Chi ha sostenuto direttamente le spese per l’intervento viene definito Soggetto Responsabile e può essere:
- Persone fisiche;
- Condomini;
- Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito agricolo:
- persone con partita IVA;
- società di persone: S.N.C., S.A.S.;
- società di capitali S.R.L., S.P.A., enti commerciali;
- Enti non commerciali: ONLUS, parrocchie, enti ecclesiastici e di culto in genere (dal 19/07/2014).
A che titolo si può intervenire sull’immobile / impianto?
- Proprietario, comproprietario, usufruttuario dell’immobile;
- Titolare di altro diritto: comodato d’uso o contratto di affitto con autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile.
A quali immobili si applica?
Tutti gli edifici esistenti (anche fabbricati rurali) e loro pertinenze regolarmente accatastati al Catasto Urbano e dotati di impianto di climatizzazione invernale;
Esclusioni: edifici in corso di costruzione (ovvero in categoria catastale F/3).
Fatture e pagamenti:
Le fatture devono contenere:
- Il riferimento normativo: "D.M. 16.02.2016";
- Descrivere con chiarezza la tipologia dell’intervento ovvero la "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti oggetto
dell'operazione" (come previsto dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. n.633/72);
- Dati completi dell’Installatore con P.IVA;
- Dati completi con C.F. / P.IVA del Cliente;
Nota: dal 14/05/2011 è decaduto l’obbligo di indicare il costo della manodopera subordinata o subappaltata (mai richiesto per lavori
eseguiti da titolare/i) I pagamenti vanno fatti tramite bonifico bancario o postale.
Attenzione: non vanno bene i bonifici predisposti per le detrazioni fiscali (ovvero ristrutturazione 50% o risparmio energetico 65%, che tra l'altro prevedono una ritenuta d’acconto dell'8% attuata automaticamente).
Le ricevute dei bonifici devono contenere:
- Il riferimento normativo: "D.M. 16.02.2016";
- Il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- Partita IVA dell’Installatore;
- C.F. / P.IVA del Cliente;
La pratica va presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori (ovvero dal collaudo degli impianti) ed entro 90 giorni dall'ultimo pagamento eseguito.
Costi da considerare per calcolo limite max 65%
Caso 2.C: Collettori solari
Il costo di installazione dei collettori solari comprende:
- l’eventuale smontaggio e dismissione di un impianto esistente, parziale o totale;
- fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie;
- le spese professionali connesse all’intervento.
Le spese si intendono comprensive di IVA se questa costituisce un costo (es. per le persone fisiche).
L’IVA è agevolata al 10%* con l’esclusione di:
- materiali forniti da soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali acquisiti direttamente dal committente;
- prestazioni professionali (pratiche).
* punto 127-quinquies Tab. A del DPR 633/72: "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"
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